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L'interesse ad agire nell'impugnazione della delibera condominiale

2025-09-25 16:52

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L'interesse ad agire nell'impugnazione della delibera condominiale

L'impugnazione della delibera condominiale non deve essere retta da motivi futili o pretestuosi

 

 

Sulla base di questa fondamentale premessa il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda proposta da un condomino che pretendeva l’annullamento della delibera per una differenza economica sulla ripartizione delle spese condominiali di ben 94,97 Euro!

 

Certo, anticipata così, la questione suscita già commenti negativi nei confronti di un soggetto che ha scomodato la giustizia per pochi spiccioli.

 

Ed in effetti il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1619 del 11.05.2025, non ha riconosciuto la pretesa proprio sul fondamento dell’oggettiva mancanza di un vero interesse, a prescindere dalle motivazioni astrattamente sottese all’azione.

 

L’utilità che l’attore avrebbe ricavato dall’ipotetico accoglimento dell’impugnazione sarebbero state infatti irrisorie, se non addirittura inesistenti laddove commisurate al dispendio di energie e di danaro che inevitabilmente l’azione giudiziaria ha comportato.

 

Ma questa pronuncia non deve apparire né “punitiva”, né meramente “defatigante”.

 

Questa decisione si inserisce piuttosto nell’ambito di un orientamento già consolidato in Cassazione, secondo il quale l’interesse ad agire, sancito dall’art. 100 del Codice di Procedura Civile, non deve essere letto come generico e astratto interesse alla legalità, ma come il beneficio pratico che si può ricavare da una sentenza favorevole.

 

Quindi, anche se astrattamente meritevole di accoglimento, la doglianza deve essere rapportata all’effettiva situazione in cui si colloca e deve mirare ad un risultato giuridicamente e personalmente apprezzabile: ogniqualvolta l’azione esercitata davanti al Giudice si riveli di fatto concretamente inutile, come nel caso esaminato dal Tribunale di Firenze, il rigetto è consequenziale proprio alla constatazione della mancanza di quell’interesse ad agire prescritto dal Codice.

 

Questo ubbidisce peraltro a più elevati principi di economia processuale diretti ovviamente ad evitare un ingolfamento del sistema giudiziario con controversie basate su motivazioni futili o pretestuose; e l’art 100 del Codice di Procedura Civile assurge appunto a criterio selettivo e moderatore dell’accesso alla giustizia.

 

In ambito condominiale tale principio alberga in maniera ancora più pregnante perché mira a scoraggiare la litigiosità fine a se stessa, mitigando i contenziosi motivati da finalità meramente ostruzionistiche e/o strumentali.

 

Quindi rivendicazioni di cosiddetto “puro principio”, che si basano su questioni economicamente irrisorie o molto marginali rispetto al contesto in cui si inseriscono, diventano dei veri e propri abusi del diritto, e come tali stimolano i Giudici all’inevitabile rigetto della domanda giudiziale, in alcuni casi con l’aggravio della condanna alla rifusione delle spese della parte convenuta.

 

Visti i costi che comunque inevitabilmente comporta promuovere una lite giudiziale, comprese le conseguenze negative legate alla soccombenza, il rischio di sostenere costi esagerati e sproporzionati rispetto al reale valore del torto subito è veramente molto alto.

 

Pertanto, anche nel caso in cui si parta da una posizione di potenziale ragione e si riscontrino degli effettivi errori nella ripartizione delle spese condominiali, occorre fare molta attenzione prima di esercitare un’azione di impugnazione, valutando quale sia il reale pregiudizio che genera la delibera impugnata e se tale pregiudizio possa considerarsi giuridicamente rilevante.

 

 

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